caaf_ici.jpgI contribuenti proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (ESCLUSA l'abitazione principale) sono tenuti al pagamento dell’ ICI, imposta comunale sugli immobili, (istituita con decreto legislativo n 504 del 1992). Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (istituita con decreto legislativo versamento può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il mese di giugno, ovvero in due soluzioni, la prima rata entro il mese di giugno e la seconda entro il 20 dicembre. La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile ogni qualvolta si verifichi una variazione riguardo alla consistenza del patrimonio immobiliare o alle riduzioni e detrazioni spettanti.