La Giunta regionale ha riconosciuto finalmente la qualifica professionale a quelle imprese che avevano maturato il requisito tecnico con la ex 46/90 entro l'entrata in vigiore della 37/2008. Grazie all'impegno di Confartigianato le imprese del settore, interessate dalla delibera, possono finalmente pianificare autonomamente la propria azienda iscrivendosi direttamente all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2010.
R E G I O N E P U G L I A
Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO E L’INNOVAZIONE
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI
CODICE CIFRA: AEC/DEL/2010/000
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OGGETTO:– Decreto Ministeriale n. 37/2008: Indicazioni operative alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato della Regione Puglia |
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L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’’istruttoria espletata dall’Ufficio Attività Artigianali, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:
La legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" ha obbligato tra l’altro, tutti coloro che a titolo professionale maneggiano impianti posti a servizio degli edifici, a possedere specifici requisiti tecnico-professionali.
La legge ha fissato, infatti, particolari requisiti per l’abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti quali il possesso di laurea in materia tecnica specifica, il diploma di scuola secondaria superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, titolo di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni con qualifica di specializzato.Il D.M. 22/01/2008, n. 37, entrato in vigore il 27/03/2008, ha abrogato la L. 46/90, riordinando le disposizioni in materia di attività di istallazione degli impianti all’interno degli edifici, ha ampliato la sfera di applicazione della disciplina a tutte le categoria di edifici, ha classificato la tipologia degli impianti, ha fissato nuovi requisiti tecnico professionali ed ha rafforzato l’immedesimazione del responsabile tecnico.
In particolare il decreto, rispetto alla previgente normativa, ha elevato il numero di anni di inserimento sopra riportati rispettivamente a due, quattro e sei anni.
In fase di prima applicazione del decreto, l’Ufficio ha predisposto, d’intesa con tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le Linee Guida per orientare le attività delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (C.P.A.) chiamate ad applicare la norma in quanto, ai sensi dell’articolo 9 della Legge quadro per l’artigianato, n. 443/85, le stesse svolgono funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l’accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell’attività dell’impresa artigiana, inclusi i requisiti tecnico professionali di cui al D.M. 37/2008.Detto documento, emanato dal Servizio Artigianato a seguito di deliberazione n. 74 del 10/09/2008 della Commissione Regionale per l’Artigianato (C.R.A.), cui compete il coordinamento delle attività delle C.P.A., ha originato alcune criticità applicative, generando contenziosi e diversità di comportamento tra le C.P.A. soprattutto in ordine all’applicazione dell’articolo 4 che ha previsto un maggior numero di anni per l’ottenimento dei requisiti di legge.
A fronte, infatti, del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale fissato dal D. M. 37/2008, alcune imprese artigiane, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, pur non avendo presentato domanda di iscrizione all’Albo Provinciale per le Imprese Artigiane.
Tale problematica, sollevata dalla Confartigianato e dalla C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato), è stata successivamente oggetto di un incontro formale, in data 19/11/2009, tra tutte le associazioni maggiormente rappresentative ed i Conservatori del Registro Imprese presso l’Ufficio Artigianato.
Nel corso della riunione si è convenuto sulla necessità, al fine di uniformare le decisioni delle C.P.A. e dirimere ogni contenzioso esistente, fermo restando le direttive generali fissate dall’Ufficio, di fornire ulteriori specificazioni per tutelare le posizioni pendenti, in conformità al generale principio dell’ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, riconoscendo ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato i requisiti secondo la previgente disciplina.
Tenuto conto della finalità del decreto teso a garantire la sicurezza dell’utilizzatore finale, nel corso della medesima riunione i convenuti all’unanimità hanno ritenuto di fissare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, il termine del 30/06/2010 quale data ultima per il riconoscimento dei requisiti maturati in base alla previgente normativa e posseduti alla data di entrata in vigore del decreto.
Con protocollo n. AOO_045/02/12/2009 – 0006812 il Servizio Attività Economiche Consumatori, ha trasmesso alla Commissione Regionale per l’Artigianato le risultanze dell’incontro con le Associazioni di Categoria e Conservatori del Registro Imprese, con invito ad esprimere il proprio assenso sulle determinazioni adottate.
In data 17/12/2009, con prot. n. AOO_045/7593, la Commissione Regionale per l’Artigianato, ha fatto pervenire il proprio assenso in relazione alle decisioni scaturite dal predetto incontro del 19/11/2009.
Alla luce della recente concertazione e dell’assenso reso dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, si propone di approvare le Linee Guida che fanno parte integrante del presente provvedimento a suo tempo adottate dal già Servizio Artigianato, integrandole con le indicazioni scaturite dalla concertazione stessa.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 28/2001
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lett. a);
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell’Ufficio e del Dirigente del Servizio;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente confermato
di prendere atto e fare propria la proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
di approvare le Linee Guida emanate dal già Servizio Artigianato, con allegate le integrazioni delle indicazioni scaturite dalla concertazione con le Associazioni di Categoria di settore maggiormente rappresentative a livello regionale e dai Conservatori del Registro Imprese delle Camere di Commercio di Puglia, composto di n. 4 facciate, che formano parte integrante del presente provvedimento.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
di trasmettere il presente atto alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato al fine di uniformare sul territorio regionale, le attività cui sono preposte.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Dirigente d’Ufficio:
Mario Cavallo___________________________________
Il Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori:
Pietro Trabace ______________________________
Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 16, comma 2, DPGR n. 161/2008
Il Direttore dell’ Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione: Davide Pellegrino
________________________
L’Assessore proponente: avv. Loredana Capone
LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 2008, N° 37.
Il Decreto Ministeriale n. 37/08 tende a razionalizzare, coordinare ed integrare le disposizioni in materia di installazione di impianti all'interno di edifici, pur mantenendo sostanzialmente i principi precedentemente dettati dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".
Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, si rende necessario rappresentare i seguenti principali aspetti innovativi introdotti dal D.M. 37/08 ed i consequenziali atti di indirizzo:
1. Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici:
Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il D.M. 37/08 - art. 1, comma 1 - prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
La nuova normativa risulta carente di disposizioni transitorie che disciplinino le condizioni di abilitazione delle imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 risultino già iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio di attività di impiantista, in edifici pubblici o privati, adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della Legge 46/90, salvo quanto disposto dall'art. 3 - comma 1 - del medesimo D.M. che prevede "sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante. ...é in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4".
Per le imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 (27 marzo 2008) pur regolarmente iscritte all'Albo, il cui titolare non risulterebbe trovarsi nelle condizioni di possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 del D.M. 37/08, tale carenza normativa può comportare serie difficoltà operative, in quanto non potendo acquisire le necessarie abilitazioni per il prosieguo delle proprie attività sarebbero costrette a cancellarsi dall'Albo, così come qualora, al fine di continuare a svolgere le attività per le quali sono già iscritte, si avvalessero della figura di un Responsabile Tecnico si troverebbero nelle condizioni di mancato possesso dei requisiti artigiani previsti dall'art. 2 della Legge n. 443/85 e come tale l'impresa perderebbe la qualifica artigiana.
Ciò comporta la necessità di prevedere una applicazione transitoria, tra l'altro già contemplata da precedenti norme (ex art. 5 legge 46/90 e artt. 4-6 legge 25/96), per le imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 risultano già iscritte per l'esercizio di attività di impiantistica precedentemente non rientranti nella disciplina della Legge 46/90, che salvaguardi il diritto delle imprese a proseguire la propria attività, tuteli il principio della acquisita conoscenza tecnico-professionale da parte dell'imprenditore e garantisca le condizioni di sicurezza per i committenti.
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Al riguardo si ritiene che:
- le imprese artigiane già iscritte da almeno un anno al relativo Albo, alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08, per l'esercizio dell'attività di impiantista, in edifici pubblici o privati, adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della Legge 46/90, hanno diritto ad essere abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere per le sole e specifiche voci di attività già risultanti iscritte all'Albo;
per le imprese artigiane risultanti iscritte all'Albo, per le suddette attività, per un periodo inferiore ad un anno, le Commissioni provinciali per l'artigianato valuteranno l'acquisita capacità tecnico-professionale sulla scorta di idonea documentazione prodotta dall'impresa a dimostrare la tipologia e l'entità dei lavori eseguiti nell'arco temporale interessato.
Per le imprese artigiane la cui attività esercitata precedentemente sia dubbia rispetto alla nuova tipologia prevista dall'art. 1 del D.M. 37/08, resta salvo il potere dovere della C.P.A. di verificare l'acquisita capacità tecnico-professionale sulla scorta di documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta.
Le imprese artigiane interessate, sono tenute a presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 37/08, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, idonea istanza di abilitazione resa secondo l'allegato modello corredato dalle attestazioni di avvenuto versamento dei diritti di segreteria e tassa di concessione governativa.
2. Classificazione degli impianti - Definizione relativa agli impianti:
Il D.M. 37/08, senza modificare la classificazione delle lettere, alle diverse tipologie di impianti previste dalla Legge 46/90 e senza aggiungerne altre, apporta alcune integrazioni delle precedenti denominazioni, con parziali ritocchi ed accorpamenti.
Le più significative riguardano la lett. A) dell'art. 1 del D.M. 37/08, cui sono stati aggiunti anche gli impianti di trasformazione, nonché gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, che nella precedente normativa erano riportati o rientranti alla lett. B).
Al riguardo si rende necessario rappresentare che le Commissioni Provinciali per l'Artigianato provvederanno, adottando le necessarie iniziative anche d'intesa con Infocamere, alla rettifica, per le imprese artigiane già iscritte per l'esercizio di tali attività e abilitate ai sensi dell'art. 1 lett. B) della L 46/90, abilitando le stesse ai sensi dell'art. 1 lett. A) del D.M. 37/08 limitatamente alla specifica tipologia di attività già svolta.
3. Requisiti tecnico-professionali:
periodi previsti dalla previgente normativa, (art. 3 L 46/90) sono stati modificati a tutela della committenza, prevedendo che :
periodo di inserimento presso un'impresa del settore, per il soggetto in possesso di diploma o qualifica, è stato portato a due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, salvo per l'attività di cui alla lett. d) che resta di un anno.
Il periodo di inserimento per il soggetto in possesso di attestato di formazione professionale, è stato portato a quattro anni consecutivi presso un'impresa del settore, salvo l'attività di cui alla lett. d) che resta di due anni. E' evidente che il periodo di inserimento deve essere susseguente al titolo di studio conseguito.
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L'innovazione più pregnante, è data dalla lettera d) dell'art. 4 del D.M. 37/08; esso prevede infatti che l'abilitazione è acquisita previa prestazione lavorativa, svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio specializzato escludendo categoricamente il rapporto di lavoro svolto con mansioni di apprendista e operaio qualificato.
Particolare riflessione merita l'art. 4 - comma 2 - del D.M. 37/08, allorquando prevede che "/' periodi di inserimento di cui alle lett. b) e e) e le prestazioni lavorative di cui alla lett. d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari", significando che il titolare, i soci e/o collaboratori familiari che risultano già in possesso di titoli di studio (lett. b -e) o che hanno già acquisito precedente esperienza lavorativa in qualità di apprendista e/o operaio qualificato (lett. d), da documentare e/o autocertificare con le modalità previste dalla legge, acquisiscono i requisiti tecnico-professionali dopo l'esperienza lavorativa svolta rispettivamente in due, quattro e tre anni in qualità di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitata.
Qualora il titolare, i soci lavoratori ed i collaboratori familiari non risultino in possesso di specifico titolo di studio (lett. b e e), né risultino aver acquisito precedente esperienza lavorativa in qualità di apprendista e/o operaio qualificato (lett. d), il periodo di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitata deve essere non inferiore a sei anni.
4. Immedesimazione del Responsabile Tecnico - Abilitazioni delle imprese:
L'art. 3 - comma 1 e 2 - del D.M. 37/08, rafforza il rapporto di "immedesimazione" tra il Responsabile Tecnico e l'impresa, che nel caso di impresa artigiana si è sempre identificato con l'imprenditore artigiano titolare di impresa individuale o con uno dei soci artigiani nel caso di società con qualifica artigiana.
In particolare l'art. 3 - comma 2 - prevede che "/'/ responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività"; tale condizione è suscettibile di provocare rilevanti conseguenze a carico di imprese artigiane, il cui titolare svolga anche funzioni di Responsabile Tecnico in altra impresa, ciò comporta una condizione di incompatibilità tale da pregiudicare la stessa prosecuzione di impresa artigiana. Al riguardo è opportuno che la nuova prescrizione sia applicata alle situazioni in essere con una ragionevole flessibilità da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, nel senso che, in assenza di specifica norma transitoria, nei casi in questioni si proceda ad assegnare alle imprese artigiane interessate almeno il termine di un anno per regolarizzare la propria posizione secondo la nuova normativa.
Le presenti linee guida, approvate dalla Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 10/09/2008, rappresentano una prima valutazione di indirizzo per le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, sono compatibili con la procedura prevista dall'art. 9 del D.L. n. 7/07, convertito con Legge n. 40/07, "comunicazione unica per la nascita di una impresa" e la procedura prevista dall'art. 28 della L.R. n. 1/08 "norme di semplificazione per l'iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane", salvo ogni eventuale modifica riveniente dalle norme di riordino previste dall'art. 35 del Decreto Legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08.
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5. Indicazione integrativa
I soggetti che risultano aver maturato i requisiti sostanziali all’atto dell’entrata in vigore del D.M. 37 del 22/01/2008, hanno facoltà di richiederne il riconoscimento entro e non oltre il 30/06/2010, facendone domanda alla C.P.A. competente.
Il presente allegato è composto di nr. 4 pagine
il Dirigente di Servizio (Pietro Trabace)4
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Elettricisti
22/04/2012 Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo quella che si è rivelata un’efficace azione sindacale da parte di Confartigianato, ha accolto le indicazioni sul passaggio delle abilitazioni dalla Legge [ ... ] |








