Il decreto correttivo del Jobs Act ha modificato le modalità operative della comunicazione per il lavoro accessorio. Le nuove disposizioni del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 sono entrate in vigore lo scorso 8 ottobre 2016. La comunicazione del lavoro accessorio va effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione tramite sms o posta elettronica alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Sono stati previsti nuovi elementi da indicare nella comunicazione: oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale, gli imprenditori devono indicare il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Nessuna modifica per i committenti non imprenditori o professionisti mentre gli imprenditori agricoli, invece, sono tenuti a comunicare il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.  È stata introdotta anche la previsione di una specifica sanzione (da euro 400 ad euro 2.400) in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

I principali punti della norma

Imprenditori (non agricoli) e professionisti: la comunicazione in questione va effettuata all’Ispettorato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e deve riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.

Imprenditori agricoli: la comunicazione va effettuata entro lo stesso termine (60 minuti prima della prestazione) ma con contenuti in parte differenti.

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, il committente imprenditore o professionista deve inviare una e-mail (la circolare non fa alcun riferimento alla PEC) alla competente Direzione del lavoro

Le e-mail vanno inviate prive di qualsiasi allegato e devono riportare i dati del committente (almeno codice fiscale e ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio di cui sopra (dati anagrafici del lavoratore, luogo della prestazione ecc.): è importante, per maggior sicurezza ai fini della prova, e anche per semplificare l’attività ispettiva, conservare copia delle e-mail spedite.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in argomento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui essa è stata omessa, senza possibilità di avvalersi della procedura di diffida.

COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?

Nella provincia di Taranto l’utilizzo del Voucher è abbastanza diffuso. Ricordiamo innanzitutto che le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Ma attenzione : il limite  di  retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE  puo ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.

Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.

Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti il compenso per il lavoratore, la copertura previdenziale  INPS (pensione) e quella assicurativa presso l'INAIL.

Per ogni necessario utile chiarimento invitiamo gli imprenditori a rivolgersi con fiducia al proprio Consulente del Lavoro.