Lavoro

Legge Stabilità 2016: “part-time agevolato” per i lavoratori prossimi alla pensione

Il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni per l’instaurazione del rapporto di lavoro part-time con i lavoratori prossimi alla pensione e per ottenere le relative agevolazioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015, con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

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Nuova procedura telematica delle dimissioni

Lo scorso 12 marzo è entrata in vigore la nuova complessa procedura riguardante le dimissioni presentate dal lavoratore e le risoluzioni consensuali

L’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 (decreto “semplificazioni”) ha previsto una nuova complessa disciplina per la presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore e per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che già con la Legge 92/2012 (Legge Fornero) era stato introdotto l’istituto della convalida delle dimissioni, che imponeva una specifica procedura quando il lavoratore presentava la lettere di dimissioni; ora la nuova normativa di fatto abroga la predetta disposizione, non prevede più la convalida e introduce importanti cambiamenti sia per quanto riguarda la modalità operativa (che diviene esclusivamente telematica), sia per quanto riguarda i soggetti abilitati alla gestione.

Campo di applicazione

La nuova disciplina si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore (dimissioni) e di risoluzione consensuale intervenuti a far data dal 12 marzo.

Restano esclusi invece il recesso durante il periodo di prova, il lavoro domestico, le dimissioni che richiedono la convalida della DTL (es. dimissioni delle lavoratrici durante la gravidanza o della lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino).

Procedura

Dal punto di vista operativo, dal 12 marzo il lavoratore che intenda dimettersi dovrà accedere al sito del Ministero del Lavoro, dopo essersi procurato le credenziali necessarie (richiesta del PIN dispositivo presso l’INPS e registrazione sul portale ClicLavoro del Ministero), e compilare uno specifico modulo telematico, che sarà trasmesso dal sistema via PEC direttamente al datore di lavoro.

Allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore intenda revocare le proprie dimissioni, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, dovrà adottare il medesimo percorso.

Qualora il lavoratore non si attenga alla procedura prevista dalla norma le sue dimissioni, anche se comunicate per iscritto, saranno inefficaci, vale a dire come se non fossero mai state date, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro.

Soggetti abilitati alla comunicazione telematica

Oltre che autonomamente, il dipendente potrà procedere all’invio delle dimissioni avvalendosi dell’assistenza di “soggetti abilitati”: Patronati (ivi compresi quelli delle Associazioni datoriali), Ente Bilaterale, Associazioni sindacali, Commissioni di certificazione. In questo caso non sarà necessario il possesso delle credenziali sopra descritte.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con circolare n. 12/2016 dello scorso 4 marzo a illustrare la procedura; in realtà lungi dal chiarirne i numerosi passaggi critici, ha lasciato ampi spazi di incertezza in merito ai quali si auspica intervengano le dovute precisazioni. Informiamo che per ulteriori chiarimenti potete contattare gli uffici di Confartigianato presenti nelle varie sedi che si occupano di lavoro e gestione del personale.

Confartigianato ed il Patronato Inapa sono a disposzione degli utenti.

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LE LEGGI SUL LAVORO E “DEL FARE”

In agosto il Parlamento italiano ha approvato definitivamente

• il “Decreto lavoro o occupazione” (Dl 76/2013): Legge n. 99/2013
• il “Decreto del fare” (Dl 69/2013): Legge n. 98/2013

Li riassumiamo per argomenti.

  • Lavoro
  • Fisco
  • Credito
  • Sicurezza

Guida alle semplificazioni del decreto del fare (PDF) – a cura del Dipartimento della funzione pubblica

Lavoro: le modifiche al decreto occupazione

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

Il Dl 76/2013 ha previsto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (e 364 giorni) che rientrino in determinate condizioni soggettive.

In sede di conversione in Legge, sono state apportate alcune modifiche relative alle condizioni soggettive dei lavoratori. Infatti è stata soppressa la condizione relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”. Rimangono confermati invece i seguenti requisiti soggettivi che i giovani lavoratori devono possedere, alternativamente, per poter essere assunti. Devono risultare:

  • privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

Le assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto, potranno essere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che l’Inps ed il Ministero del Lavoro abbiano dato diffusione all’avvenuta approvazione degli atti di finanziamento dell’operazione. Le assunzioni, inoltre, devono rispettare i parametri previsti dal Reg. CE n. 800/2008.

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili: il valore mensile dell’agevolazione non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore.

L’incentivo, invece, è corrisposto per un periodo di 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato: sempre entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore che abbia uno dei requisiti sopra indicati. In tal caso, però, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’ulteriore assunzione, al fine di realizzare il prescritto incremento occupazionale: per tale assunzione, tuttavia, è possibile prescindere dalle condizioni soggettive richieste dal decreto.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatta seguito l’effettiva stipula del contratto di assunzione che dà titolo all’agevolazione, e fino ad esaurimento delle risorse. Vi è un apposito iter procedurale che, prevede che l’INPS comunichi al datore di lavoro, entro tre giorni dalla richiesta di incentivo, la sussistenza dell’effettiva disponibilità delle risorse, riservando in favore del richiedente le somme corrispondenti; nei successivi sette giorni lavorativi il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza dal beneficio, ad assumere il lavoratore e comunicare all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, sempre a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione del lavoratore. Il beneficio NON spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.

Il termine ultimo per fruire dell’incentivo è quello del 30 giugno 2015.

La dotazione finanziaria è di 500 milioni di euro nelle 8 regioni del Mezzogiorno, 294 milioni di euro nelle altre aree del Paese. La Legge di conversione del decreto ha previsto che le Regioni possano provvedere ad attivare ulteriori finanziamenti per il suddetto incentivo.

Modifiche alla legge n. 92/2012 (Riforma Fornero)

Contratto di lavoro intermittente

ll ricorso a tale tipologia contrattuale viene ammesso per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. A tal riguardo, vanno computate esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Il limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Durc: validità 120 giorni, solo via PEC

Le semplificazioni introdotte dal Decreto Fare, convertito in legge (L. 98/2013) riguardano anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con alcune modifiche: la validità temporale è ora definita in 120 giorni per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Un nuovo Durc dovrà essere però richiesto, anche se il precedente è stato rilasciato in data non antecedente ai 120 giorni, per il pagamento del saldo finale.

Altra novità importante riguarda l’acquisizione d’ufficio per via telematica da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori. L’agevolazione per le imprese è importante considerando che l’onere dell’acquisizione d’ufficio del certificato riguarda tutte le stazioni appaltanti e i privati tenuti ad operare in regime di ente pubblico. La stazione appaltante potrà infine utilizzare il Durc acquisito nell’ambito di altri appalti/contratti.

Se il Durc dovesse evidenziare un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti pagheranno comunque l’appaltatore. In questi casi verrà trattenuto dal certificato di pagamento il debito contributivo, che sarà poi direttamente versato agli enti previdenziali da parte della stazione appaltante. Anche questa procedura è ormai operativa in base al recente Decreto del Ministero dell’Economia pubblicato nel mese di luglio. Tale decreto ha consentito, in particolare, la possibilità di ottenere il pagamento rispetto allo sblocco dei crediti della pubblica amministrazione.

Si segnala inoltre che il Durc ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2014, la validità del Durc è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i lavori privati edili.

Attenzione - Dal 2 settembre 2013, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, il DURC sarà recapitato da INAIL/INPS e Cassa Edile, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Se il DURC, ricevuto dalla ditta via PEC, è un file firmato digitalmente (es. file “pdf.p7m”) occorrerà aprirlo con un apposito programma di lettura. Tutti i DURC ricevuti dalla Cassa Edile saranno firmati digitalmente. Per scaricare sul computer dell’azienda il software gratuito di lettura “ Dike” consultare www.firma.infocert.it (Cliccare su Installazione, scegliere Software quindi Dike).

Per chi non avesse attivato la casella PEC – I nostri associati che non avessero ancora attivato una casella PEC, comunicandola al Registro Imprese, potranno rivolgersi ai nostri uffici (numero telefono 099.336775) per ottenere subito l’attivazione gratuita ed effettuare la comunicazione.

Responsabilità solidale negli appalti

Le disposizioni in materia di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori si applicano, oltre che alle retribuzioni, ai contributi e premi dei lavoratori dipendenti, anche ai compensi ed agli obblighi contributivi ed assicurativi dei lavoratori impiegati con contratto di natura autonoma. La circolare del Ministero del Lavoro del 29 agosto ha precisato che si tratta dei soli lavoratori autonomi per cui il committente assolve agli obblighi contributivi e assicurativi (es. co.co.pro); sono pertanto esclusi i lavoratori con p.iva.

 

Fisco: le modifiche al decreto del fare

 

Elenco clienti-fornitori giornaliero

In sede di conversione è stata inserita la possibilità, a decorrere dal 2015, di comunicare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, "i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi", nonché l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione.

A fronte della scelta della comunicazione in esame non saranno applicabili le seguenti disposizioni:

  • obbligo di presentazione dell'elenco clienti-fornitori
  • obbligo di presentazione della comunicazione "black list",
  • solidarietà dell'acquirente al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente delle operazioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
  • obbligo di presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d'intento utilizzate dagli esportatori abituali per effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA;
  • responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente connesse alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere e servizi.

A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della disciplina in esame saranno escluse dagli elenchi delle operazioni intracomunitarie le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE.

Con uno specifico DM saranno ridefinite le informazioni da annotare nei registri IVA alla luce della comunicazione in esame e soppressi gli obblighi di comunicazione e di dichiarazione contenenti le informazioni ricomprese nella comunicazione in esame. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato regolamento, con un ulteriore DM saranno emanate le disposizioni attuative della disciplina in esame.

Estensione utilizzo Mod. 730

In sede di conversione è stata prevista l'estensione dal 2014 dell'utilizzo del mod. 730 anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati in assenza del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

In presenza di un credito il rimborso è effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria; in caso di debito il CAF che presta l'assistenza fiscale invia telematicamente il mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.

In via transitoria la nuova disposizione è applicabile anche per i redditi 2012 presentando la dichiarazione (mod. 730/2013) dal 2.9 al 30.9.2013, soltanto nel caso in cui dalla stessa risulti un credito.

Riscossione

Oltre alla previsione che l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione non può essere attivata con riferimento all'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso). è stata introdotta la preclusione all'espropriazione anche con riferimento ad "uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»" da un DM di prossima emanazione. l'espropriazione immobiliare può essere attivata soltanto in presenza di un credito complessivo superiore a € 120.000.

Come richiesto da Confartigianato è stata introdotta una specifica disposizione in materia di iscrizione del fermo dei beni mobili registrati. Oltre a prevedere l'invio al debitore di una specifica comunicazione preventiva contenente l'avviso dell'attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il Legislatore ha introdotto il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'attività d'impresa / professione. È onere del debitore dimostrare all'Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la "strumentalità" del bene. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato "strumentale".


Credito: le modifiche al decreto del fare

Software agevolato

Si ampliano le agevolazioni per le imprese. La legge Sabatini tradizionalmente impiegata per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali all'attività d'impresa, viene infatti estesa anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali . Le aziende che spenderanno per migliorare i propri impianti e la propria dotazione hi-tech potranno usufruire del credito agevolato all'interno di un plafond di 2,5 miliardi che saranno anticipati dalla Cassa depositi e prestati e dalle banche. Il credito agevolato si estende anche alle micro-imprese. Oltre ai finanziamenti concessi dalle banche, saranno agevolabili anche quelli concessi dalle società di leasing ma solo se garantite da una banca convenzionata con la Cdp.

Riforma Equitalia e credito alle Pmi

Cambiano i poteri di riscossione di Equitalia. La rateizzazione delle imposte viene ampliata fino a 120 rate. Soprattutto, non potrà più essere pignorata la prima casa del debitore moroso purché questi vi risieda anagraficamente e sia il suo unico bene posseduto.
Il Fondo centrale di garanzia è stato esteso anche ai professionisti nel limite del 5% delle risorse complessive. Ripristinata la quota del 30% delle risorse del Fondo da destinare alle operazioni di contro-garanzia dei Confidi e confermata la quota del 50% del Fondo da riservare agli interventi inferiori a 500.000 euro. Potranno affluire al Fondo di garanzia per le Pmi anche i contributi su base volontaria di enti, associazioni, società o singoli cittadini.

Sicurezza: le modifiche al decreto del fare

Duvri

Limitatamente ai settori d'attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali (che deve ancora essere emanato) il datore di lavoro committente, in riferimento sia a all'attività propria che di quella dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi può, in alternativa all'elaborazione del Duvri, individuare un soggetto, con requisiti di formazione, esperienza e competenza analoghi a quelli di un preposto, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento nell'ambito dell'attività oggetto dell'appalto. Qualora invece venga elaborato il Duvri, ai relativi dati possono accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale. Inoltre viene stabilito che l'obbligo a carico del datore di lavoro committente di elaborare il Duvri non si applica alle attività già esentate dal previgente testo a condizione che esse non superino i 5 uomini/giorno rapportati all'arco temporale di un anno all'inizio delle attività e a condizione che non si tratti di lavori in ambienti confinati e che non vi siano rischi per agenti cancerogeni, mutageni o biologici di amianto o di atmosfere esplosive o altri rischi particolari e che non vi sia un rischio incendio di livello elevato.

Prestazioni lavorative di breve durata

Vengono introdotte misure di semplificazione in materia di obblighi d'informazione e formazione del datore di lavoro per prestazioni di lavoro riconducibili al decreto legislativo n. 276/2003 che non prevedano una permanenza in azienda dei lavoratori oltre le 50 giornate lavorative in un anno solare.
La norma necessita, tuttavia, di un decreto del Ministero del Lavoro (che deve ancora essere emanato)

Soppressione certificazioni sanitarie

Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la soppressione di una serie di certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all'idoneità fisica.
Ricordiamo in modo particolare i seguenti due casi introdotti nella fase di conversione del decreto-legge:

  • per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più richiesto il possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche;
  • per il titolare dell'impresa individuale che svolge attività di revisione di veicoli immatricolati e per l'eventuale responsabile tecnico, non è più richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività rilasciato dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività (art. 42, comma 7-ter).

 

Incentivi alle imprese che stabilizzano rapporti di lavoro

12mila euro di incentivi alle aziende private che stabilizzeranno rapporti di lavoro di uomini under 29 e donne a prescindere dall'età entro il prossimo 31 marzo. Il provvedimento contiene novità anche per le assunzioni a tempo determinato.

Fino a 6mila euro per assumere giovani per due anni e 12mila euro per incentivare la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Le novità sono contenute in un decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli incentivi alla stabilizzazione, che dovranno avvenire entro il prossimo 31 marzo, si applicano agli uomini under 29 e alle donne, a prescindere dall'età.

L'incentivo si riferisce anche alla stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Quanto alle assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, la misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro:

  • 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi;
  • 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi
  • 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

Anche in questo caso l'incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età ed è autorizzato dall'Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dall'apposito decreto del ministero del lavoro.

L'INPS, cui è affidata la gestione della misura, corrisponderà gli incentivi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili (230 milioni di euro). La presentazione potrà avvenire online. Le procedure saranno attivate in tempi brevi e consentiranno ai datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento.



DURC VALIDO 120 GIORNI E SOLO TRAMITE PEC

Il Decreto del Fare convertito in legge (L. 98/2013) ha modificato la validità temporale del Durc in 120 giorni  per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Un nuovo DURC dovrà essere però richiesto, anche se il precedente è stato rilasciato in data non antecedente ai 120 giorni, per il pagamento del saldo finale.

Altra novità importante riguarda l'acquisizione d'ufficio per via telematica da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori. L'agevolazione per le imprese è importante considerando  che l'onere dell'acquisizione d'ufficio del certificato riguarda tutte le stazioni appaltanti e i privati tenuti ad operare in regime di ente pubblico. La stazione appaltante potrà infine utilizzare il Durc acquisito nell'ambito di altri appalti/contratti. Se il Durc dovesse evidenziare un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti pagheranno comunq

ue l'appaltatore. In questi casi verrà trattenuto dal certificato di pagamento il debito contributivo, che sarà  poi direttamente versato agli enti previdenziali da parte della stazione appaltante. Anche questa procedura è ormai operativa dal mese di luglio e  ha consentito di ottenere il pagamento rispetto allo sblocco dei crediti della pubblica amministrazione. Il DURC ha validità di 120 giorni anche per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i lavori privati edili. Attenzione: dal 2 settembre 2013, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, il DURC sarà recapitato da INAIL, Casse Edili e INPS, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta e potrebbe essere firmato digitalmente. Per poterlo aprire occorrerà aver scaricato sul proprio computer un apposito software (per info e per scaricare il software gratuito Dike: www.firma.infocert.it). Se non hai ancora attivato la tua casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), rivolgiti ai nostri uffici 099.336775

Confartigianato Taranto: Uno sportello di ascolto contro il disagio sociale

Contro il dramma dei suicidi di natura economica arriva a Taranto uno "sportello di ascolto".
L'iniziativa di Confartigianato Taranto vuole essere uno strumento di aiuto per le imprese artigiane e le microimprese di tutta la provincia in difficoltà per qualsiasi motivo e soprattutto per problemi con Equitalia.
Un percorso di confronto, di ascolto e di soluzioni da fare assieme all'associazione con la forza di tante imprese affinché nessuno mai si senta solo.
Ad accogliere gli operatori economici in difficoltà vi saranno il personale e i dirigenti dell'associazione artigiana tarantina.
Si valuterà caso per caso a seconda del tipo di problema che viene posto. Se la natura prevalente della questione che affligge l'imprenditore riguarda cartelle esattoriali o contributi previdenziali ci sarà un'assistenza prevalentemente tecnica; in caso di difficoltà di natura psicologica si chiederà l'intervento di esperti.
L'iniziativa si lega a una considerazione di fondo: i protagonisti vitali della nostra economia sono finanziariamente e psicologicamente sotto pressione a causa degli effetti devastanti della crisi economica.

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OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI: NUOVE SRL SEMPLIFICATE

Il pacchetto di liberalizzazioni prevede, per gli under 35, la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con scrittura privata (senza atto notarile) e capitale minimo simbolico (euro 1,00).  

Lo stabilisce l'art. 3 del Decreto liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012 n. 1) che istituisce il nuovo art.2463-bis del Codice Civile il quale recita testualmente: "La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione". Sempre il nuovo 2463-bis del Codice Civile: "L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo...". Viene modificato anche l'art. 2484 del Codice Civile, nel quale si aggiunge il seguente comma, dopo il primo: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci." Sarà poi un decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni a definire lo statuto standard della società e ad individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

La nuova norma quindi ha l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità dei più giovani, ai quali si consente di partecipare a strutture associative mediante l'eliminazione di quei paletti che hanno rappresentato finora, per le società di capitali, un grave ostacolo. La "società semplificata a responsabilità limitata" può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl semplificate con un socio unico. Possono costituire, però, tali società solo persone fisiche.   Come detto l'accesso per le srl semplificate è limitato a tutti coloro che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. I requisiti soggettivi dei soci e quindi anche il requisito dell'età devono sussistere anche durante tutta la durata della società. Nel caso di raggiungimento dei 35 anni da parte di un solo socio, l'assemblea (convocata dagli amministratori senza indugio) può deliberare la trasformazione della società. Diversamente, il socio è escluso di diritto. Nell'ipotesi, invece, di perdita del requisito d'età da parte di tutti i soci, l'unica scelta è fra trasformazione o scioglimento della società.   Per la costituzione della società, niente atto pubblico, basterà una scrittura privata. Basta la scrittura privata anche per il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci e per l'atto di trasferimento delle partecipazioni. Infine la costituzione può avvenire con un capitale sociale minimo di 1 euro contro i 10mila euro previsti per la costituzione della srl ordinaria. Volendo si può prevedere un capitale sociale superiore. L'atto costitutivo va depositato per l'iscrizione entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella attraverso la Comunicazione unica con la quale si apre anche la Partita Iva. La comunicazione è esente da diritti di bollo e di segreteria.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato Taranto.