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Seminario informativo sulla "Patente a Crediti" - 8 ottobre 2024 ore 15.00

      Seminario informativo sulla “Patente a crediti” organizzato da Confartigianato, previsto martedì 8 ottobre 2024 alle ore 15.00, nella Sala Resta della Camera di commercio a Taranto, in Viale Virgilio n. 152. Al seminario parteciperà il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi. L’evento è finalizzato alla massi...
Patente a crediti: dal 1 Ottobre arriva l’obbligo. Confartigianato ti aiuta

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  Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.   Modalità di richiesta La patente dovrà essere...
CORSO GRATUITO SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DIISOCIANATI

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    Confartigianato Taranto organizza il CORSO GRATUITO con l’obiettivo di: Approfondire le nozioni base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono di-isocianati. Indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati. La finalità del corso è l’assolvimento de...
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ EROGAZIONI PUBBLICHE - ELENCO IMPRESE

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Il Tuo Modello 730 GRATUITO

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  Per i nuovi utenti del CAAF Confartigianato il servizio di compilazione e invio del modello 730 è GRATIS. Competenza, Sicurezza e Risparmio garantiti. Confartigianato Taranto al fianco delle imprese, delle persone, di tutti i TARANTINI! Per fissare l'appuntamento con il CAAF di Confartigianato Taranto è possibile telefonare a 099330548 -
Rinnovo Patentini  F-Gas

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Igiene e sicurezza degli alimenti - HACCP

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Aggiornamenti Obbligatori “FER-Fonti Energetiche Rinnovabili” (Termoidraulico ed Elettrico)

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Confartigianato Taranto organizza i corsi FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), autorizzati dalla Regione Puglia, che avranno inizio dal mese di NOVEMBRE 2022 Le imprese del settore installazione e manutenzione degli impianti già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) devono necessariamente AGGIORNARSI OGNI TRE ANNI per poter continuare ad operare su impianti “FER” (Fon...
“OCCHIO AI FURBI! METTETEVI SOLO IN BUONE MANI!”. AL VIA LA CAMPAGNA DI CONFARTIGIANATO CONTRO L’ABUSIVISMO

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  3,2 milioni di pericolosi ‘fantasmi’ si aggirano per l’Italia: sono i lavoratori irregolari e gli operatori abusivi che popolano il sommerso, quel mondo parallelo che ‘vale’ 202,9 miliardi di euro e rappresenta l’11,3% del Pil e il 12,6% del valore aggiunto, in cui non esistono regole e che produce danni ...

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Seminario informativo sulla "Patente a Crediti" - 8 ottobre 2024 ore 15.00

04 Ottobre 2024
Seminario informativo sulla "Patente a Crediti" - 8 ottobre 2024 ore 15.00

      Seminario informativo sulla “Patente a crediti” organizzato da Confartigianato, previsto martedì 8 ottobre 2024 alle ore 15.00, nella Sala Resta della Camera di commercio a Taranto, in Viale Virgilio n. 152. Al seminario parteciperà il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi. L’evento è finalizzato alla massima diffusione delle informazioni in ordine alla corretta richiesta della patente attraverso il porta...

Patente a crediti: dal 1 Ottobre arriva l’obbligo. Confartigianato ti aiuta

26 Settembre 2024
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  Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.   Modalità di richiesta La patente dovrà essere richiesta tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che  sarà...

CORSO GRATUITO SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DIISOCIANATI

04 Settembre 2023
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    Confartigianato Taranto organizza il CORSO GRATUITO con l’obiettivo di: Approfondire le nozioni base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono di-isocianati. Indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati. La finalità del corso è l’assolvimento dell’obbligo di formazione necessario per l’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati&n...

No al salario minimo per legge. Meglio valorizzare la contrattazione collettiva

14 Luglio 2023
No al salario minimo per legge. Meglio valorizzare la contrattazione collettiva

  Il salario minimo fissato per legge in maniera uguale per tutti è una proposta semplicistica che non solo non risolverebbe il problema del lavoro povero, ma lo aggraverebbe. Si tratta di una proposta che tende a disintermediare le relazioni industriali, partendo dal presupposto, sbagliato, che la legge può fare meglio della contrattazione collettiva e delle Parti sociali! E’ questa la chiara posizione di Confartigianato a livello nazionale, sostenuta a livello provinc...

Nuova legge dell’artigianato, con le radici nel futuro - Il convegno di Confartigianato Taranto

29 Giugno 2023
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      “Nuova legge dell’artigianato, con le radici nel futuro” è stato il titolo del convegno organizzato da Confartigianato Imprese Taranto, tenutosi ieri presso la Cittadella delle Imprese. Autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali e locali si sono confrontati davanti ad una folta platea di artigiani presenti all’incontro. Per la Regione Puglia è intervenuto l’Assessore allo Sviluppo economico Alessandro...

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ EROGAZIONI PUBBLICHE - ELENCO IMPRESE

29 Giugno 2023
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Convegno:"NUOVA LEGGE DELL'ARTIGIANATO, CON LE RADICI NEL FUTURO"

25 Giugno 2023
Convegno:"NUOVA LEGGE DELL'ARTIGIANATO, CON LE RADICI NEL FUTURO"

  La Legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese, il cui restyling è stato approvato in Consiglio regionale lo scorso 28 marzo, giunge nella sua fase di programmazione dei primi interventi volti a tutelare e valorizzare l’artigianato, un settore strategico per la Puglia e per il territorio provinciale ionico.

Il Tuo Modello 730 GRATUITO

30 Aprile 2023
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Corso PRIMO SOCCORSO gratuito

29 Aprile 2023
Corso PRIMO SOCCORSO gratuito

  L’Addetto al Primo Soccorso è obbligatorio per tutte le imprese con almeno un dipendente o un socio lavoratore. Le imprese sono classificate in tre gruppi A-B-C, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Gli argomenti trattati dal corso primo soccorso aziendale riguardano l'attuazione dei primi interventi di soccorso, le conoscenze generali sui traumi e le patologie specifiche...

Rinnovo Patentini F-Gas

04 Marzo 2023
Rinnovo Patentini  F-Gas

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BONUS EDILIZIA – Sbloccare crediti incagliati e riattivare incentivi strutturali. Confartigianato su...

18 Febbraio 2023
BONUS EDILIZIA – Sbloccare crediti incagliati e riattivare incentivi strutturali. Confartigianato sui media

Risolvere, con un compratore di ultima istanza, il grave problema dei crediti incagliati degli imprenditori che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia e riattivare un sistema sostenibile e strutturale degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico degli edifici. E’ quanto sollecita il Presidente di Confartigianato Marco Granelli che sottolinea: “Da tempo sosteniamo la necessità di ridiscutere il sist...

Igiene e sicurezza degli alimenti - HACCP

11 Febbraio 2023
Igiene e sicurezza degli alimenti - HACCP

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Assegno unico universale 2023

10 Febbraio 2023
Assegno unico universale 2023

  L’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, e questa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’AUU si continuerà a erogare d’ufficio senza la necessità di presentare una nuova domanda.

RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA ACCONCIATURA ED ESTETICA

27 Ottobre 2022
RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA ACCONCIATURA ED ESTETICA

Sottoscritto tra Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetisti, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Acconciatura Estetica scaduto il 30 Giugno 2016. L’intesa, che interessa una platea di 55.000 imprese e 125.000 addetti, prevede l’erogazione di un importo di 246 euro a titolo di una tantum ad integrale cop...

Riconoscimento attività storiche e di tradizione Puglia

08 Luglio 2022
Riconoscimento attività storiche e di tradizione Puglia

  Dal 18 luglio sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia. L’avviso, pubblicato sul BURP n.75 della Regione Puglia consentirà agli imprenditori pugliesi titolari di aziende storiche di entrare a far parte di una vera e propria rete regionale di valorizzazione e accedere a una serie di vantaggi.

sicurezza_foto_4.jpgIl quadro normativo

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

Il "TESTO UNICO" sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, che sostituisce il d.lgs. n. 626/94, i decreti degli anni cinquanta e altro ancora, è pubblicato e reca il n. 81 del 9 aprile 2008.

ATTENZIONE: Il D.Lgs. 81/2008 entrerà in vigore:

- il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione)

- il 29 luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)

- le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Con l'approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro verranno abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia, in specifico:
-il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547Va premesso che di particolare rilevanza è stato l'inserimento dell'influenza delle tematiche dell'organizzazione del lavoro ai fini della programmazione della prevenzione, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 15 comma b).
La valutazione del rischio diviene ancor più l'elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l'effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche "l'elaborazione del documento" di valutazione dei rischi (DVR    ).
Per quanto riguarda la valutazione, viene ulteriormente specificato il concetto relativo a "tutti i rischi" oggetto della valutazione, secondo le previsioni della normativa comunitaria, e tra le fattispecie esemplificate si fa riferimento anche allo "stress lavoro - correlato secondo i contenuti dell'Accordo europeo del 8 ottobre 2004", alla "differenza di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi" (art. 28 comma 1); è stata, inoltre accolta un'importante proposta avanzata da Cgil Cisl Uil relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza, "secondo quanto previsto dal D.Lgs.151/2001" .
Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto molto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di precisazione:

  • data certa del documento

  • obbligo di individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

  • indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

  • individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento.


Viene finalmente esplicitato in nel testo legislativo che, previa richiesta, il DVR al pari del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze), deve essere consegnato in copia all'RLS. L'autocertificazione attualmente prevista per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovrà essere sostituita dal rispetto di "procedure standardizzate" che la Commissione consultiva deve approvare entro il dicembre 2010 e che entreranno in vigore non oltre il 30 giugno 2012.

Dette procedure standardizzate è previsto possano essere adottate, una volta definite, anche dalle imprese sino a 50 dipendenti. Le attuali disposizioni continueranno ad essere adottate fino all'emanazione delle procedure standardizzate. Da tali procedure standardizzate sono comunque escluse le attività che presentano maggiore rischiosità.


-il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164
-il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
-il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277
-il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626
-il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493
-il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494
-il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187
-l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223
-la legge 3 agosto 2007, n.123

Gli obblighi in capo al committente di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del coordinamento (committente, appaltatori e subappaltatori) previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono stati ulteriormente estesi "all'intero ciclo produttivo dell'azienda", in particolare, a far data dalla Legge 123 dell'agosto scorso, con la previsione dell'obbligo:

  • per il committente della redazione del DUVRI
  • di specificare in relazione ai singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile" dei contratti stessi; a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

  • L'apparato sanzionatorio ha visto importanti modifiche.


La revisione dell'apparato sanzionatorio ha notevolmente semplificato il precedente sistema (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400) ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato quanto previsto dalla delega, infatti prevede:

- la pena dell'arresto da 6 mesi a 18mesi (art. 55 comma 2) per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/ smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno); la pena esclusiva dell'arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell'art 302, secondo il quale "applica" (è stato eliminata la formulazione "su richiesta dell'imputato") in luogo dell'arresto la pena dell'ammenda in misura comunqe non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, "se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato." Mentre la sostituzione dell'arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose;

- la sanzione alternativa dell'arresto (quattro-otto mesi) e dell'ammenda 5.000-15.000 (art. 55 comma 1) per le stesse violazioni (mancata valutazione del rischio mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità.
- nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell'arresto e dell'ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione amministrativa
- anche nei casi di alternatività, la pena dell'arresto può essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini previsti dall' art. 491 del Cpp si "adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato"

  • viene modificato (art. 300) l'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 ( che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese), introdotto con la Legge 123 dello scorso agosto prevedendo:


 

  • la sanzione pecuniaria maggiore (1000 quote) esclusivamente nel caso in cui sia avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata valutazione del rischio e redazione corretta del documento (violazione dell'articolo 55, comma 2 del decreto legislativo); nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; (Facciamo osservare inoltre che il massimo della sanzione è di 1.549.000,00 euro!)
  • mentre se l'infortunio mortale è connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, senza tuttavia la violazione di cui all'articolo 55. comma 2 del decreto legislativo( redazione del DVR), la sanzione pecuniaria viene ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;


 

  • inoltre nel caso di infortunio, che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.


Ricordiamo che, in base alla 231/2001, il valore della quota viene fissato dal giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell'impresa, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, e può variare da 103€ sino a 1549€ .

Le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e le relative competenze degli organi di vigilanza, già previste dall'art. 5 della L. 123/07, sono state con maggiore dettaglio precisate all'art 14.

In particolare con l'Allegato 1 vengono individuate con precisione le gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in materia di salute e sicurezza. Tra queste anche violazioni che investono elementi organizzativi e procedurali, gravi, la cui violazione viene considerata sostanziale ai fini della adozione del provvedimento.
Ricordiamo che la legge delega aveva esteso a tutti i settori la possibilità del provvedimento di sospensione, originariamente riservato esclusivamente per l'edilizia,prevedendo altresì che potesse essere adottato anche per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle disposizioni di carattere tecnico che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56 (con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II "Luoghi di lavoro" e del Titolo III "Attrezzature e Dpi", sono state riprodotte negli Allegati tecnici.
Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell'articolato le previsioni di carattere organizzativo del D.Lgs.494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55.
I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D.Lgs 626/94 nell'ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore, all'amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati inseriti nel Testo unico ulteriori misure previste da altri decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie: è il caso del D.Lgs. 493/96 relativo alla segnaletica, del D.Lgs 187/2005 relativo alle vibrazioni, del D.Lgs. 257/2007 relativo ai capi elettromagnetici.

Rimandando ad un approfondimento successivo relativamente alle specificità dei vari Titoli, evidenziamo due innovazioni positive introdotte, relative alla eliminazione del riferimento:

  • ai 200 uomini giorno per l'applicazione delle misure organizzative del D.Lgs. 494/96 nel Titolo relativo ai cantieri;

• ai 30 kg come peso massimo sollevabile nel Titolo relativo alla movimentazione dei carichi, in quanto vanno considerati giustamente tutti i fattori moltiplicativi presi in considerazione nel relativo Allegato e nelle corrette modalità di valutazione dei rischi Metodo Niosh).

 

 

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