La legge di conversione al Decreto legge 127/2021 apporta modifiche al testo del provvedimento e, come richiesto dalla nostra Confederazione, alcune di queste rendono più semplice l’attività di verifica del certificato verde che deve essere posseduto da chi intende accedere ai luoghi di lavoro. Vediamo in sintesi le principali novità.
Il controllo dei green pass nei luoghi di lavoro
Al comma 5 dell’art. 1, DL n. 127/2021 è stato aggiunto un periodo in base al quale, per semplificare e razionalizzare le verifiche del predetto possesso, i lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Ai fini privacy, questa modifica consente al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari.
Un’ulteriore, utile, precisazione è contenuta con una aggiunta al quarto comma dell’articolo 3, con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto della normativa compete all’utilizzatore. Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni.
Le scadenza dei green pass nei luoghi di lavoro
Inoltre, con l’aggiunta dell’articolo art. 3-bis (scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa), viene disposto che per i lavoratori dipendenti privati e pubblici la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
Infine una modifica al comma 7 dell’art. 3 chiarisce che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde, sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021 (data in cui il governo ha fissato il termine dello stato di emergenza ndr.), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.