Il D.Lgs 25 del 2 febbraio 2002 ha modificato il D.Lgs. 626/94 obbligando il datore ad eseguire una valutazione dei rischi particolareggiata nel caso che si usino nell'attività prodotti chimici pericolosi. Il problema è che sono valutati pericolosi anche i "semplici" irritanti (oltre che i tossici, nocivi, corrosivi, ecc.), facendo rientrare nel rischio chimico anche l'uso di alcuni prodotti per l'igiene (varichina = sodio ipoclorito, acido muriatico = acido cloridrico). Nel caso che ad una valutazione chimica preliminare il risultato sia di rischio moderato, non sussistono ulteriori obblighi 626. Nel caso che la valutazione chimica preliminare dia il risultato di rischio non moderato, esistono ulteriori adempimenti: esecuzione della valutazione chimica dettagliata, nomina del medico competente, valutazioni ambientali se dichiarate essenziali, ulteriori adempimenti sostanziali per ridurre al minimo il rischio chimico (ulteriori misure di prevenzione e protezione, DPI obbligatori, ecc.).
I servizi offerti dal CO.A.S-TA sono:
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SOPRALLUOGO TECNICO
per una Valutazione preliminare del Rischio Chimico
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RILIEVI AMBIENTALI SPECIFICI
Attraverso l'utilizzo di apposite attrezzature si quantifica la presenza di inquinanti aerodispersi, polveri inalabili personali e totali oltre a ricerche specifiche quali:
FORMALDEIDE, AMMINE AROMATICHE, IDROCARBURI POCICLICI AROMATICI, IDROCARBURI SEMPLICI, SOLVENTI ORGANICI, IDROCHINONE, OZONO, ACIDO ACETICO, ACIDI SOFONICI, ACIDO CLORIDICO, NEBBIE D'OLII, METALLI (Piombo, Alluminio, Cadmio, Rame ecc.), FUMI DI SALDATURA, AMIANTO, ALDEIDI
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REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO CHIMICO
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NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE